Avv. Salvatore Lopez
Condominio: chi paga le spese di straordinaria manutenzione e quelle ordinarie quando l′immobile viene venduto?
criteri giurisprudenziali
Diritto civile

Le spese per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni gravano su chi era condomino al momento dell'approvazione delle delibere che hanno disposto l'intervento. Quindi, "laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo" (Cass. Civ., ord., 19 luglio 2023 n. 21094;Cass. Civ., ord., 28 aprile 2021 n. 11199; Cass. Civ., ord. 10 settembre 2020 n. 18793; Cass. Civ., ord., 22 giugno 2017 n. 15547;Cass. Civ., ord. 22 marzo 2017 n. 7395; per un precedente più remoto, Cass. Civ., sent. 3 dicembre 2010 n. 24654).



Differente è la regola da applicare per lespese c.d. ordinarie, cioè proprie della gestione "quotidiana" del condominio. Si pensi, alle spese per interventi di piccola manutenzione, di pulizia. In queste ipotesi, - rilevando la titolarità del bene nel momento in cui l'attività di gestione è posta in essere - ne risponde colui che era proprietario dell'immobile quando sono state eseguite, ferma - logicamente - la responsabilità solidale del citato art. 63, comma 4, disp. att., c.c.